Lo statuto dell'Associazione A.R.A.R.
Art.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica e in ossequio agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’associazione culturale e di ricerca, non avente scopo di lucro, che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE DI RICERCA E AGGIORNAMENTO IN RIABILITAZIONE”, in sigla: “A.R.A.R.”.
Art. 2
L'associazione ha sede in Bologna, attualmente in via Mazzini n. 2/3.
Art. 3
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 4
L’associazione culturale e di ricerca ha come finalità istituzionali la promozione, lo sviluppo personale, sociale e professionale, e la valorizzazione della persona impegnata nelle professioni della Sanità, in particolare in ambito riabilitativo e contesti affini, attraverso attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento ed altre attività formative rivolte alle professioni della Sanità.
L’associazione culturale e di ricerca non ha fini di lucro.
L'attuazione delle finalità istituzionali potrà essere perseguita attraverso le seguenti attività materiali:
- ideare, organizzare e promuovere convegni, corsi di aggiornamento ed altre attività formative di rilievo locale, nazionale ed internazionale;
- accreditarsi a livello istituzionale quale provider di programmi ed eventi educazionali per l’ECM dei professionisti ed operatori della Sanità;
- ideare, organizzare e promuovere gruppi di studio, convegni, corsi, laboratori, stages ed altre iniziative nel campo della formazione continua in sanità, dibattiti, manifestazioni ed iniziative culturali;
- ideare, produrre pubblicare e diffondere ricerche scientifiche, materiale didattico o divulgativo;
- promuovere, tramite iniziative di ogni genere, il dibattito e la riflessione culturale sulle professioni della Sanità;
- erogare borse di studio a soggetti impegnati nella ricerca in ogni campo della Sanità, ed affini;
- erogare borse di studio o sussidi per l’aiuto allo studio e all’applicazione pratica delle professioni della Sanità nei confronti di soggetti bisognosi e meritevoli.
- erogare contributi e liberalità a enti pubblici e privati in relazione allo svolgimento di progetti culturali, di ricerca o connessi allo sviluppo delle professioni della Sanità.
L'elencazione delle attività materiali realizzabili nel perseguimento delle finalità istituzionali di cui sopra è meramente esemplificativa e non esaustiva, dovendosi intendere che l’associazione, nel perseguimento delle finalità istituzionali e senza fini di lucro, potrà compiere ogni attività strumentale al raggiungimento dell’oggetto associativo, sia di natura non commerciale che di natura commerciale, potrà ricevere oblazioni, contributi, sovvenzioni, liberalità, lasciti e donazioni di ogni genere da enti pubblici e privati e da persone, fisiche o giuridiche, ed enti soci o non
soci, e potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente.
Con decisione del consiglio direttivo l’associazione potrà aderire ad altre associazioni ed enti aventi finalità istituzionali analoghe o sinergiche.
Art. 5
Possono aderire all'associazione tutti coloro, persone fisiche maggiorenni, giuridiche, società ed enti, che condividano le finalità istituzionali della stessa, accettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione, dichiarino anche tramite apposita auto-certificazione l’insussistenza di interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della Sanità, né in proprio né per interposta persona, o tramite parenti o affini fino al secondo grado; la domanda di adesione dovrà inoltre essere accompagnata dalla presentazione da parte di un socio dell’associazione.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda scritta al consiglio direttivo.
L'ammissione all'associazione è decisa da parte del consiglio direttivo, verificando il rispetto dei criteri stabiliti del presente statuto, e con obbligo di motivazione in caso di diniego; contro la decisione del consiglio direttivo è ammesso appello alla prima assemblea dei soci utile.
La domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, società ed enti, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale, munito dei necessari poteri; nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, società ed enti dovrà essere indicata la persona designata a rappresentarle nei rapporti con l’associazione.
Art. 6
I soci dell'associazione sono “ordinari”, “sostenitori” ed “onorari”. Soci ordinari sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione, e coloro che entreranno nell’associazione a seguito dell’accettazione della domanda di ammissione secondo le modalità più sopra esposte.
Tutti i soci ordinari, all’atto dell’ammissione, sono obbligati al versamento della quota associativa iniziale di € 50,00, o nella diversa misura che sarà decisa dal consiglio direttivo.
Tutti i soci ordinari sono obbligati al versamento dell’eventuale quota associativa annuale, nella misura e con le modalità decise dal consiglio direttivo.
È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, o contribuire con particolari sovvenzioni o prestazioni economiche al sostentamento dell’associazione; i soci che hanno effettuato tali versamenti o contribuzioni ulteriori possono fregiarsi del titolo di “socio sostenitore”.
Soci onorari sono coloro che entrano a far parte dell’associazione per speciali benemerenze acquisite nel campo scientifico, culturale, filantropico, ecc., secondo decisione unanime del consiglio direttivo.
Art. 7
L’eventuale quota associativa annuale e le modalità di versamento della medesima sono decise dal consiglio direttivo, coerentemente con le esigenze operative dell’associazione.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 8
Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci persone giuridiche, società ed enti, hanno diritto ad un solo voto.
I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle decisioni degli organi sociali ed all'espletamento, previa consensuale accettazione, dei compiti loro attribuiti dall'associazione.
I soci hanno diritto di avere dai membri del consiglio direttivo notizie sullo svolgimento delle iniziative sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, gli eventuali libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione e direzione dell’associazione.
Art. 9
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
-recesso volontario;
-morosità nel versamento della quota associativa iniziale o annuale;
-radiazione;
-decesso.
Art. 10
Il socio che intenda recedere dall'associazione deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto. L'efficacia delle dimissioni opera dall'anno solare successivo a quello in cui esse sono state comunicate.
Art. 11
La morosità nel versamento della quota associativa annuale, protrattasi per oltre due mesi dalla richiesta di versamento da parte del consiglio direttivo, comporta la cessazione della qualità di socio.
Art. 12
Può essere radiato il socio che venga meno ai doveri derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali oppure che danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell'associazione o compia azioni in contrasto con le finalità istituzionali della medesima oppure che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo.
Il provvedimento di radiazione, deciso dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dalla prima assemblea dei soci utile, ed è efficace solo dopo tale ratifica.
Art. 13
La qualità di socio si perde a causa del decesso; essa non è trasmissibile agli eredi.
Art. 14
Il fondo comune è costituito:
- dalle quote associative;
- dai contributi volontari dei soci;
- da oblazioni, contributi, sovvenzioni, liberalità, lasciti e donazioni di ogni genere, che pervengono all’associazione da enti pubblici e privati e da persone, fisiche o giuridiche, ed enti associate e non associate per un migliore conseguimento degli scopi sociali;
- dagli introiti derivanti dalle attività intraprese dall'associazione e dai relativi ed eventuali avanzi di gestione;
- da tutti i beni mobili ed immobili acquistati con le risorse finanziarie dell'associazione;
- dai redditi derivanti dal fondo comune;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Art. 15
I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi della quota associativa iniziale o annuale come sopra determinati, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di dimissioni o di radiazione dall’associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo comune.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 16
E’ consentito al consiglio direttivo rimborsare ai soci le spese sostenute nell'ambito dell'attività dell'associazione, previa presentazione di idonea documentazione.
E’ consentito al consiglio direttivo remunerare soci o soggetti esterni all'associazione per le cessioni di beni, le prestazioni di servizi o le prestazioni d'opera rese all'associazione ed utili al conseguimento delle finalità istituzionali della stessa.
Art. 17
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, il primo esercizio finanziario inizia in data di costituzione dell’associazione. Nel caso l’associazione abbia rilevato nel corso dell’esercizio movimentazioni o variazioni economiche o patrimoniali-finanziarie, è predisposto un rendiconto economico e finanziario di esercizio consuntivo.
In tali casi, è obbligo del consiglio direttivo, entro sei mesi dal termine dell'esercizio finanziario, redigere il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario, così come redatto dal consiglio direttivo, deve rimanere depositato in copia nella sede dell’associazione durante i dieci giorni che precedono l’assemblea, e finché sia da questa approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Art. 18
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
Art. 19
L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.
Essa è costituita dai soci ordinari, sostenitori ed onorari aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 8; ognuno di tali soci ha diritto ad un voto.
Ciascun socio avente diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta conferita ad altro socio avente diritto di voto.
Il socio partecipante all'assemblea non può disporre di più di due deleghe.
Art. 20
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, in merito all'approvazione dei rendiconti economici e finanziari annuali, sulla nomina del consiglio direttivo, sul numero dei suoi membri, sulla loro durata in carica e sul loro eventuale emolumento, sulla nomina del revisore dei conti, sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento dell'associazione e sulla modalità di liquidazione nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione sottoposti al suo esame in base al presente statuto, ai regolamenti dell'associazione o all'iniziativa di ciascun membro del consiglio direttivo.
Art. 21
L'assemblea si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario anche un solo membro del consiglio direttivo, oppure quando ne facciano richiesta scritta al consiglio direttivo almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative i quali, nella richiesta di convocazione, ne propongano l'ordine del giorno.
L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente o da un delegato del consiglio direttivo, dieci giorni prima della riunione mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’associazione, o mediante comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma da inviarsi al recapito da questi dichiarato. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di due giorni.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
In ogni caso in cui l’assemblea non sia convocata secondo quanto sopra disposto, l’assemblea s’intende comunque validamente costituita quando ad essa partecipa la totalità dei soci e l’intero consiglio direttivo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
L'assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo idoneo a consentire la partecipazione degli associati, purché in Italia.
Art. 22
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute in assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; essa delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega; essa delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia di tale verbale dovrà rimanere depositata presso la sede sociale in modo che i soci possano prenderne visione.
Art. 23
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra cinque e nove, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che lo
nomina.
I membri del consiglio direttivo sono scelti tra i soci dell’associazione.
Il consiglio direttivo rimane in carica per il tempo definito dall’assemblea che lo nomina, ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito il presidente ed il vicepresidente.
Il membro del consiglio direttivo che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi consiglieri.
In caso di rinunzia all’ufficio da parte del presidente, questi dovrà tempestivamente convocare l’assemblea dei soci; la rinunzia ha effetto dal momento in cui l’assemblea ha provveduto alla sua sostituzione.
La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio direttivo è stato ricostituito.
Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
I consiglieri nominati dall'assemblea dei soci in tali casi scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
La revoca del membro del consiglio direttivo può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al membro del consiglio direttivo revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l’assunzione dell’incarico nella presente associazione come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.
Ai membri del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, qualora ne facciano richiesta per ragioni specifiche.
Con delibera dell’assemblea dei soci, può altresì essere assegnato un compenso ai membri del consiglio direttivo; in mancanza di determinazione del compenso, s’intende che il membro del consiglio direttivo vi abbia rinunciato.
Art. 24
Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione potendo questi compiere tutti gli atti utili o necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali che la legge o il presente statuto non riservino alla competenza dell'assemblea dei soci.
L’esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del consiglio direttivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo le limitazioni di cui sopra, il consiglio direttivo:
-provvede all’organizzazione dell'attività dell'associazione ed a tutti gli atti di amministrazione necessari o utili al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente;
-attua le decisioni deliberate dall'assemblea dei soci;
-redige il rendiconti economico e finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
-redige eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
-provvede alla convocazione delle assemblee dei soci qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le modalità previste dallo statuto;
-nomina nel suo ambito il presidente ed il vicepresidente;
-decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
-decide sulla cessazione di soci per morosità e per radiazione
-attua le riscossioni, i pagamenti e la custodia dei fondi;
-provvede alla tenuta e conservazione dei libri contabili, laddove richiesti dalla natura e dalle dimensioni delle attività esercitate nel raggiungimento dei fini istituzionali, o quando previsti dalla legge.
Art. 25
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il vicepresidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
Il consiglio direttivo è convocato tramite avviso comunicato con ogni mezzo, con un preavviso di due giorni.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora del consiglio, e l'elenco delle materie da trattare.
In ogni caso la seduta di consiglio s’intende validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero consiglio direttivo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il consiglio potrà essere convocato presso la sede dell'associazione o in altro luogo idoneo a consentire la partecipazione dei consiglieri, purché in Italia.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto espresso dal presidente della riunione.
Di ogni consiglio si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario. Copia di tale verbale dovrà rimanere depositata presso la sede sociale in modo che i soci possano prenderne visione.
Art. 26
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l'associazione, sovrintende alle sue attività, convoca e presiede le riunioni e le assemblee dei soci, nonché le riunioni del consiglio direttivo.
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.
E' sua facoltà dare procure speciali ad altri membri del consiglio direttivo, o a soci dell’associazione, o a terzi, per la rappresentanza dell’associazione verso i terzi.
E’ sua cura predisporre e sottoscrivere il Piano Formativo Annuale, nonché la relazione annuale sull’attività formativa svolta ai sensi delle disposizioni ECM.
In caso di impedimento, le funzioni del presidente vengono assunte ad ogni effetto dal vice-presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona delegata dal presidente.
Art. 27
Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza, con analoghi poteri di rappresentanza legale e funzioni.
Art. 28
Il consiglio direttivo può delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri; in tale caso al consigliere, nell’ambito delle attribuzioni delegate, spettano autonomi poteri decisionali e di rappresentanza legale dell’associazione.
In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo:
a) potrà essere nominato un Segretario, con le attribuzioni di:
. predisporre, custodire ed aggiornare l’elenco dei Soci;
. predisporre, custodire ed aggiornare gli elenchi dei partecipanti ai singoli eventi formativi e curarne la trasmissione periodica (almeno annualmente) al COGEAPS, ai sensi delle disposizioni ECM;
. coadiuvare il Presidente nella redazione dei verbali delle sedute degli organi dell’associazione, e provvedere alla custodia degli stessi;
. coadiuvare il Presidente nella cura dei rapporti con i soci;
. coadiuvare il Presidente nella programmazione e nel coordinamento delle attività degli organi dell’associazione, incluse le convocazioni;
. verificare l’assenza di conflitto d’interessi nei singoli eventi programmati;
b) potrà essere nominato un Tesoriere, con funzioni di coordinamento amministrativo dell’associazione, e con le attribuzioni di:
. provvedere alla tenuta ed archiviazione dei documenti contabili ed amministrativi;
. curare l’assetto e l’ordine amministrativo dell’associazione, potendo stabilire e conferire incarichi a collaboratori, professionisti, consulenti e fornitori di servizi amministrativi, entro i limiti di spesa che il consiglio direttivo stabilirà in sede di attribuzione della delega;
. predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario consuntivo per l’esame ed approvazione da parte del consiglio direttivo;
. provvedere alla registrazione dei contributi spese e ad ogni altra rendicontazione ai sensi delle disposizioni ECM o similari;
. provvedere agli incassi e pagamenti tramite utilizzo in accredito e addebito della cassa e dei conti correnti bancari, entro i limiti di spesa che il consiglio direttivo stabilirà in sede di attribuzione della delega;
c) potranno essere nominati il Coordinatore Scientifico, il Responsabile Formazione ed il Responsabile qualità e valutazione con le attribuzioni di:
. progettare e pianificare gli eventi formativi, da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo;
. proporre la composizione e l’eventuale integrazione del comitato scientifico, da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo;
. redigere relazioni e documenti di valutazione su ogni evento svolto e concluso;
. individuare gli obiettivi formativi generali e particolari, a base del Piano Formativo e di aggiornamenti annuale, ai sensi delle disposizioni ECM;
. predisporre per ogni singolo evento il modello di verifica dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti formativi, ai sensi delle disposizioni ECM;
. verificare la coerenza del programma di ogni singolo evento con l’evidenza delle prove di efficacia sostenute dalle comuni conoscenze scientifiche, ai sensi delle disposizioni ECM;
. controllare l’adeguatezza delle risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi formativi assunti, relazionando al riguardo il consiglio direttivo;
. stabilire le procedure cui attenersi nella programmazione dei singoli eventi formativi, e monitorare il rispetto delle stesse nell’organizzazione degli eventi, ai sensi delle disposizioni ECM;
. verifica la qualità percepita di ogni evento formativo relazionando al riguardo il consiglio direttivo;
. valutare l’adeguatezza delle tecniche didattiche proposte nei singoli eventi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, relazionando al riguardo il consiglio direttivo;
. ogni ulteriore compito o attribuzione dovesse essere prevista per tali soggetti dalle successive modifiche ed integrazioni delle disposizioni ECM.
Il Coordinatore Scientifico è membro di diritto del Comitato Scientifico, se istituito.
d) potranno essere nominati uno o più Consiglieri Delegati, precisandone le attribuzioni.
Art. 29
Il consiglio direttivo può nominare un comitato scientifico, determinandone il numero di membri e la durata in carica.
I membri del comitato scientifico sono scelti e nominati in funzione del ruolo istituzionale e di appartenenza a Enti e/o istituzioni cliniche e scientifiche, e sono rieleggibili.
Il comitato scientifico ha le seguenti funzioni consultive:
. valida il Piano Formativo annuale a livello scientifico;
. designa il Responsabile Scientifico per ogni singolo evento ECM, valutando le proposte del Presidente e del Coordinatore Scientifico.
Il membro del comitato scientifico che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo, che provvederà all’eventuale sostituzione, se opportuna.
Ai membri del comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, qualora ne facciano esplicita richiesta.
Con delibera dell’assemblea dei soci, può altresì essere assegnato un compenso ai membri del comitato scientifico; in mancanza di determinazione del compenso, s’intende che il membro del comitato scientifico vi abbia rinunciato.
Art. 30
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'associazione, per il tramite del consiglio direttivo, può predisporre appositi regolamenti interni.
Art. 31
Con deliberazione dell’assemblea, se ritenuto utile o necessario per via delle dimensioni dell’associazione o delle attività da questa esercitate, potrà essere nominato un Revisore Legale dei Conti, scelto tra i soggetti iscritti nell’apposito registro, il quale sarà nominato, opererà ed avrà funzioni di controllo contabile così come previsto dal D.Lgs 39/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32
Il domicilio dei soci e dei membri del consiglio direttivo, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio e del membro del consiglio direttivo comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Per domicilio si intende non solo l’indirizzo, ma anche il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.
Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto si considerano validamente effettuate ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute nei termini previsti.
Art. 33
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto o per beneficenza verso enti o realtà che operano nel settore dell’assistenza, del disagio e della disabilità e della riabilitazione, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.
Art. 34
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Per ogni controversia sulle materie regolate dal presente statuto è competente il foro di Bologna.